Vizi del consenso matrimoniale


Il consenso nella sua intima natura, cioè dal punto di vista della filosofia, è un atto entitativamente della volontà. Infatti, l'atto umano di consentire è un atto decisionale. Questa affermazione, però, è piena di significato.
Secondo la filosofia e la psicologia l'atto umano di consentire, che in sé è atto di volontà, presuppone sempre un atto d'intelletto. Infatti nessuno vuole, decide, consente, se prima non sa, non conosce, non avverte, che cosa deve consentire, secondo l'adagio nihil volitum quin praecognitum. È per questo che il consenso matrimoniale può essere viziato da diversi vizi che provengono, sia da parte dell'intelletto sia da parte della volontà, come avremo occasione di dire più avanti.

CLASSIFICAZIONE DEI VIZI DEL CONSENSO
    Ex parte intelectus:
  • Carenza di sufficiente uso di ragione (can. 1095, n. 1);

  • Grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2);

  • Incapacità di assumerne obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3).

  • Ignoranza (can. 1096)

  • Errore (can. 1097)

  • Dolo (can. 1098)


    Ex parte voluntatis:
  • Esclusione del matrimonio stesso, di un bene, una proprietà essenziali del matrimonio (simulazione) ex can. 1101, §2

  • Condizione (can. 1102);

  • Paura (violenza o timore) ex can. 1103.